Noi, popolo giapponese, per mezzo dei nostri rappresentanti nella Dieta Nazionale,
debitamente eletti, decisi ad assicurare per noi stessi e per i
nostri discendenti i frutti di una cooperazione pacifica con
tutte le Nazioni ed i doni della libertà in tutto questo Paese,
e deliberato che mai più conosceremo gli orrori della guerra per
colpa del Governo, proclamiamo che il potere sovrano è detenuto
dal popolo ed ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione, fondata
sul principio universale che il governo è un sacro mandato, la
cui autorità è derivata dal popolo, i cui poteri sono
esercitati dai rappresentanti del popolo e i cui benefici sono
goduti dal popolo, e respingiamo e revochiamo tutte le
costituzioni, le leggi, le ordinanze e i regolamenti in contrasto
con quanto qui stabilito.
Desideriamo la pace per
tutti i tempi e pienamente consapevoli degli alti ideali che
presiedono alle umane relazioni e che muovono l'umanità, noi,
popolo giapponese, abbiamo deciso di fare assegnamento per la
nostra sicurezza e per la nostra sopravvivenza sulla giustizia e
sulla buona fede dei popoli del mondo amanti della pace. Noi
desideriamo occupare un posto onorato in una società
internazionale rivolta e decisamente orientata verso il
mantenimento della pace ed il bando per tutti i tempi dalla terra
della tirannia e della schiavitù, dell'oppressione e
dell'intolleranza. Noi riconosciamo e affermiamo che tutti i
popoli hanno il diritto di vivere in pace, liberi dal timore e
dal bisogno.
Noi sosteniamo che
nessun popolo è responsabile soltanto verso se stesso, ma che,
al contrario, le leggi della moralità politica sono universali e
che l'obbedienza a tali leggi incombe su tutti i popoli che
vogliono mantenere la loro sovranità e giustificare le loro
relazioni sovrane con gli altri popoli.
Per questi alti
principi e scopi, noi popolo giapponese, impegnamo il nostro
onore nazionale, la nostra decisa volontà e tutte le nostre
risorse.
CAPITOLO I. L'IMPERATORE
Art. 1. - L'Imperatore
è il simbolo dello Stato e dell'unita del popolo; egli deriva le
sue funzioni dalla volontà del popolo, in cui risiede il potere
sovrano.
Art. 2. - Il trono
imperiale è dinastico e successorio in conformità alla Legge
sulla Casa imperiale approvata dalla Dieta.
Art. 3. - Per tutti gli
atti dell'Imperatore nelle questioni di Stato è necessario il
parere e l'approvazione del Gabinetto, ed il Gabinetto ne ha la
responsabilità.
Art. 4. - L'Imperatore
svolge soltanto quelle funzioni di Stato che sono previste nella
presente Costituzione. Egli non ha in nessun caso poteri di
governo.
L'Imperatore puÚ
delegare le sue funzioni pubbliche nel modo previsto dalla legge.
Art. 5. - Quando, in
conformità alla Legge sulla Casa Imperiale, viene istituita una
Reggenza, il Reggente esercita le sue funzioni pubbliche in luogo
dell'Imperatore. In tal caso, si applica il primo comma
dell'articolo precedente.
Art. 6. - L'Imperatore
nomina il Primo Ministro che è stato designato dalla Dieta.
L'Imperatore nomina il Presidente della Corte Suprema che è
stato designato dal Gabinetto.
Art. 7. - L'Imperatore,
udito il parere e ottenuta l'approvazione del Gabinetto, svolge
le seguenti funzioni pubbliche, in nome del popolo:
- promulgazione degli
emendamenti alla Costituzione, delle leggi, dei decreti del
Gabinetto e dei trattati;
- convocazione della Dieta;
- scioglimento della Camera dei Rappresentanti;
- indizione delle
elezioni generali dei membri della Dieta;
- attestazione della
nomina e delle dimissioni dei ministri di Stato e degli altri
funzionari, come stabilito dalla legge, nonchÈ del conferimento
dei pieni poteri e delle lettere credenziali agli ambasciatori ed
ai ministri plenipotenziari;
- attestazione delle
amnistie, generali e speciali, delle commutazioni di pena, della
grazia e della riabilitazione;
- conferimento delle
distinzioni onorifiche;
- attestazione delle
ratifiche e degli altri atti diplomatici, come stabilito dalla
legge;
- ricevimento delle
credenziali degli ambasciatori e dei ministri stranieri;
- rappresentanza dello
Stato nelle cerimonie ufficiali.
Art. 8. - Nessuna
proprietà potrà essere conferita alla Casa Imperiale, o da essa
accettata o ceduta, senza l'autorizzazione della Dieta.
CAPITOLO II.. LA RINUNZIA ALLA GUERRA.
Art. 9. - Aspirando
sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e
sull'ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla
guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o
all'uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie
internazionali.
Per conseguire,
l'obbiettivo proclamato nel comma precedente, non saranno
mantenute forze di terra, del mare e dell'aria, e nemmeno altri
mezzi bellici. Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà
riconosciuto.
CAPITOLO III. I DIRITTI E I DOVERI DEL POPOLO
Art. 10. - I requisiti
richiesti per la cittadinanza giapponese sono determinati dalla
legge.
Art. 11. - Non sarà
impedito al popolo il godimento di alcuno dei diritti
fondamentali dell'uomo. Tali diritti fondamentali dell'uomo,
garantiti al popolo dalla presente Costituzione, sono
riconosciuti al popolo di questa e delle future generazioni come
diritti eterni ed inviolabili.
Art. 12. - Il godimento
delle libertà e dei diritti garantiti al popolo dalla presente
Costituzione sarà conservato dalla continua vigilanza del popolo
stesso, che si asterrà da qualsiasi abuso di tali libertà e di
tali diritti e ne curerà l'utilizzazione per il pubblico
benessere.
Art. 13. - Tutte le
persone che costituiscono il popolo saranno rispettate come
individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà ed al
perseguimento della felicità, entro i limiti del benessere
pubblico, costituiranno l'obiettivo supremo dei legislatori e
degli altri organi responsabili del governo.
Art. 14. - Tutti i
cittadini sono uguali di fronte alla legge e non vi dovrà essere
discriminazione alcuna nei rapporti politici, economici o sociali
per motivi di razza, di religione, di sesso, di condizioni
sociali o di origini familiari. NÈ i nobili, nÈ i titoli
nobiliari riceveranno alcun riconoscimento giuridico. Nessun
privilegio accompagnerà qualsiasi conferimento di onorificenze,
qualsiasi decorazione o distinzione, nÈ alcuno di tali
conferimenti sarà valido oltre la vita dell'individuo che ne è
attualmente titolare o che potrà diventarlo in avvenire.
Art. 15. - Il popolo ha
il diritto inalienabile di scegliere i suoi rappresentanti ed i
suoi funzionari e di revocarli.
Tutti i rappresentanti
ed i funzionari sono al servizio dell'intera comunità e non di
un qualche suo gruppo particolare.
Il suffragio universale
è garantito agli adulti per l'elezione dei rappresentanti del
popolo. In tutte le elezioni sarà mantenuta inviolata la
segretezza del voto. Nessun votante potrà essere chiamato a
rispondere, pubblicamente o privatamente, della scelta fatta.
Art. 16. - Ogni persona
ha il diritto di petizione pacifica per il risarcimento di danni,
per la rimozione di pubblici ufficiali, per l'approvazione,
l'abrogazione o l'emendamento di leggi, di ordinanze e di
regolamenti, e per qualsiasi reclamo in ordine ad altre
questioni; nÈ alcuna persona potrà essere assoggettata ad un
trattamento discriminatorio per aver assunto l'iniziativa di una
simile petizione.
Art. 17. - Ogni persona
che abbia subito un danno per un atto illegale d'un pubblico
funzionario ha il diritto di chiederne il risarcimento allo Stato
od alla persona giuridica competente, secondo le modalità
stabilite dalla legge.
Art. 18. - Nessuna
persona sarà tenuta in servitù di qualsiasi specie. La servitù
involontaria, a meno che costituisca punizione di crimini, è
proibita.
Art. l9. - La libertà
di pensiero e di coscienza è inviolabile.
Art. 20. - La libertà
di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione
religiosa riceverà qualsiasi privilegio dallo Stato, nÈ
eserciterà nÈ qualsiasi potere politico. Nessuna persona sarà
obbligata a partecipare a qualsiasi atto, celebrazione, rito o
pratica religiosa.
Lo Stato ed i suoi
organi si asterranno dall'istruzione religiosa o da qualsiasi
altra attività religiosa.
Art. 21. - Le libertà
di riunione, di associazione, di parola e di stampa, e tutte le
altre forme di espressione sono garantite. Non sarà mantenuta
alcuna censura, nÈ sarà violato il segreto di qualsiasi mezzo
di comunicazione.
Art. 22. - Ogni persona
avrà la libertà di scegliere e di cambiare la sua residenza è
di scegliere la sua occupazione, nei limiti in cui ciÚ non sia
in contrasto non il benessere pubblico. La libertà di tutte le
persone di recarsi negli Stati stranieri e di abbandonare la
propria cittadinanza sarà inviolabile.
Art. 23. - La libertà
di insegnamento è garantita.
Art. 24. - Il
matrimonio sarà basato unicamente sul consenso reciproco di
entrambi gli sposi e sarà mantenuto attraverso una mutua
collaborazione, sulla base di eguali diritti per il marito e per
la moglie.
Le leggi riguardanti la
scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l'eredità, la
scelta del domicilio, il divorzio ed altre questioni relative al
matrimonio ed alla famiglia saranno formulate ispirandosi ai
principi della dignità individuale e dell'eguaglianza
fondamentale dei sessi.
Art. 25. - Ogni persona
ha diritto alla salvaguardia di un livello minimo per la sua vita
materiale e culturale.
In ogni manifestazione
dell'umana convivenza, lo Stato si sforza d'incoraggiare e di
migliorare la protezione e la sicurezza sociale, nonchÈ la
salute pubblica.
Art. 26. - Ogni persona
avrà il diritto di ricevere un'eguale educazione, corrispondente
alle sue capacità, come stabilito dalla legge. Ogni persona
sarà obbligata ad assicurare che tutti i ragazzi e le ragazze,
senza eccezione, posti sotto la sua protezione, ricevano
l'istruzione elementare. Tale istruzione obbligatoria sarà
gratuita.
Art. 27. - Tutte le
persone hanno il diritto e il dovere di lavorare.
Norme-tipo per le
condizioni di lavoro, per i salari, gli orari ed il riposo
saranno stabilite dalla legge. Lo sfruttamento della mano d'opera
infantile è proibito.
Art. 28. - Il diritto
dei lavoratori ad organizzarsi, a contrattare e ad agire
collettivamente è garantito.
Art. 29. -Il diritto di
proprietà o di possesso dei beni è inviolabile. I diritti della
proprietà saranno definiti dalla legge, in conformità al
benessere pubblico. La proprietà privata potrà essere
espropriata per utilità pubblica, dietro giusto compenso.
Art. 30. - Il popolo è
soggetto alle imposte secondo le modalità stabilite dalla legge.
Art. 31. - Nessuno
potrà essere privato della vita o della libertà, od essere
assoggettato ad una sanzione penale se non in conformità della
procedura prevista dalla legge.
Art. 32. - A nessuno
puÚ essere negato il diritto di ricorrere agli organi
giurisdizionali.
Art. 33. - Nessuna
persona sarà arrestata eccetto che dietro mandato emesso dal
magistrato competente, che specifichi il reato di cui si fa
carico alla persona stessa, a meno che quest'ultima sia arrestata
in flagranza.
Art. 34. - Nessuno
sarà arrestato o detenuto senza essere subito informato
dell'imputazione su lui pendente, e senza ch'egli possa farsi
immediatamente assistere da un avvocato. Nessuno potrà essere
detenuto in mancanza di motivi valevoli; inoltre, su richiesta di
chiunque, i motivi stessi dovranno essere senza indugio
precisati, in udienza pubblica, davanti al magistrato, alla
presenza dell'imputato e del suo avvocato.
Art. 35. - Il diritto
di ognuno all'inviolabilità del domicilio, delle proprie carte e
degli effetti personali, al riparo da perquisizioni, ispezioni e
sequestri, non sarà infirmato senza un mandato sufficientemente
motivato, con la descrizione del luogo da perquisire e delle cose
da sequestrare, o nelle condizioni previste nell'art. 33.
Ogni perquisizione o
sequestro sarà effettuato dietro apposito mandato emesso per lo
scopo specifico dal magistrato.
Art. 36. -»
assolutamente proibito al pubblico ufficiale infliggere torture e
punizioni crudeli.
Art. 37. - In tutti gli
affari penali, l'imputato avrà diritto ad un processo rapido e
pubblico da parte di un tribunale imparziale. Gli sarà data
completa possibilità di esaminare tutte le testimonianze ed
avrà diritto ad un procedimento obbligatorio per ottenere
testimonianze a suo vantaggio a spese pubbliche.
In ogni tempo
l'accusato avrà l'assistenza di un difensore competente; e se
l'imputato non sarà in grado di procurarsi il difensore stesso
con i suoi mezzi, questo gli sarà procurato dallo Stato.
Art. 38. - Nessuno
sarà obbligato a testimoniare contro se stesso. Nessuna
confessione sarà tenuta valida come elemento di prova se fatta
sotto costrizione, tortura o minaccia o dopo un prolungato
arresto o detenzione.
Nessuno potrà essere
condannato o punito nei casi in cui l'unica prova contro di esso
sia costituita dalla sua confessione.
Art. 39. - Nessuno
potrà essere imputato penalmente per un atto che era legale nel
momento in cui era stato commesso, o per il quale esso era già
stato assolto, così come nessuno potrà essere sottoposto a due
giudizi per lo stesso reato.
Art. 40. - Chiunque
venga assolto, dopo essere stato arrestato o detenuto, potrà
richiedere i danni allo Stato, alle condizioni previste dalla
legge.
CAPITOLO IV. LA DIETA
Art. 41. - La Dieta è
l'organo supremo del potere statale ed è il solo organo
legislativo dello Stato.
Art. 42. - La Dieta è
formata da due Camere: la Camera dei Rappresentanti e la Camera
dei Consiglieri.
Art. 43. - Ambedue le
Camere sono costituite da membri eletti, rappresentanti tutto il
popolo. Il numero dei membri di ciascuna Camera viene stabilito
dalla legge.
Art. 44. - I requisiti
per essere elettore o membro di ciascuna delle due Camere sono
stabiliti dalla legge.
Non vi sarà, perÚ,
alcuna discriminazione per motivi di razza, di religione, di
sesso, di condizione sociale, di origine familiare, di
educazione, di proprietà o di reddito.
Art. 45. - La durata
dell'ufficio di membro della Camera dei Rappresentanti è di 4
anni. PerÚ tale durata puÚ essere abbreviata con lo
scioglimento della Camera dei Rappresentanti.
Art. 46. - La durata
dell'ufficio di membro della Camera dei Consiglieri è di 6 anni,
ma le elezioni per ciascuna metà dei membri hanno luogo ogni 3
anni.
Art. 47. - Le
circoscrizioni elettorali, le procedure di votazione e tutti gli
altri problemi attinenti all'elezione dei membri delle due Camere
sono regolati dalla legge.
Art. 48. - Nessuno puÚ
essere membro delle due Camere contemporaneamente.
Art. 49. - I membri di
entrambe le Camere riceveranno adeguati compensi annuali dal
Tesoro in conformità alla legge.
Art. 50. - Salvo che
nei casi stabiliti dalla legge, i membri di entrambe le Camere
non potranno essere arrestati mentre la Dieta è in sessione.
Qualsiasi membro
arrestato prima dell'apertura della sessione sarà lasciato in
libertà durante il periodo della sessione stessa su richiesta
della Camera.
Art. 51. - I membri di
entrambe le Camere non saranno tenuti responsabili al di fuori
della Camera per i discorsi, i dibattiti o le votazioni fatte
all'interno della Camera.
Art. 52. - La Dieta
sarà convocata almeno una volta l'anno in sessione ordinaria.
Art. 53. - Il Gabinetto
puÚ convocare la Dieta in sessione straordinaria. Quando un
quarto, od una frazione maggiore, dei componenti dell'una o
dell'altra Camera lo richieda, il Gabinetto è obbligato a
procedere alla convocazione della Dieta.
Art. 54. - Quando viene
sciolta la Camera dei Rappresentanti, vi deve essere un'elezione
generale dei membri della Camera dei Rappresentanti entro 40
giorni dalla data dello scioglimento, e la Dieta dev'essere
convocata entro 30 giorni dalla data delle elezioni. Quando viene
sciolta la Camera dei Rappresentanti, la Camera dei Consiglieri
deve aggiornare immediatamente i suoi lavori. Tuttavia il
Gabinetto puÚ decidere, in caso di pericolo nazionale, di
convocare la Camera dei Consiglieri in sessione straordinaria.
I provvedimenti
deliberati nel corso di una sessione, come quella menzionata nel
comma precedente, hanno carattere provvisorio e sono colpiti da
nullità, se non vengono approvati dalla Camera dei
Rappresentanti nei 10 giorni successivi all'apertura della nuova
sessione della Dieta.
Art. 55. - Ciascuna
Camera giudica le controversie elettorali relative ai suoi
membri.
Tuttavia, per poter
privare un membro del suo seggio è necessaria una decisione
assunta colla maggioranza di almeno due terzi dei membri
presenti.
Art. 56. - In entrambe
le Camere non potranno essere trattate questioni se non è
presente almeno 1/3 del totale dei membri.
In ciascuna Camera,
tutte le questioni saranno decise a maggioranza dei presenti,
salvo che non sia diversamente stabilito dalla Costituzione. In
caso di parità di voti, la persona che presiede deciderà la
questione.
Art. 57. - In entrambe
le Camere i dibattiti sono pubblici. Tuttavia, una riunione puÚ
svolgersi a porte chiuse se due terzi, o più, dei membri
presenti adottino una risoluzione in tal senso. In ogni Camera si
redige un processo verbale dei dibattiti. Tale processo verbale
viene pubblicato ed è largamente distribuito, facendosi
eccezione solo per i brani corrispondenti alle riunioni tenute a
porte chiuse che si reputa debbano restare segreti.
Su richiesta di un
quinto, o più, dei membri presenti, i voti dei membri in ordine
a qualsiasi questione verranno menzionati nel processo verbale.
Art. 58. - Ciascuna
Camera sceglie il suo Presidente ed il suo Ufficio di presidenza.
Ciascuna Camera adotta il suo Regolamento per le riunioni e per
la procedura, nonchÈ il suo Regolamento interno e puÚ punire
disciplinarmente i suoi membri per violazione delle norme
regolamentari.
Tuttavia, per espellere
un membro è necessaria una deliberazione presa a maggioranza dei
due terzi, o più, dei presenti.
Art. 59. - Un disegno
od una proposta di legge diventa legge dopo l'approvazione da
parte di entrambe le Camere, salvo quanto altrimenti stabilito
dalla presente Costituzione.
Un disegno od una
proposta di legge che è stato approvato dalla Camera dei
Rappresentanti e respinto dalla Camera dei Consiglieri diventa
legge quando è approvato una seconda volta dalla Camera dei
Rappresentanti con una maggioranza di due terzi, o più, dei
membri presenti.
Nonostante le
disposizioni del comma precedente, la Camera dei Rappresentanti
puÚ convocare la riunione di una Commissione congiunta delle due
Camere, così come previsto dalla legge.
Nel caso che la Camera
dei Consiglieri non si sia pronunciata definitivamente nei 6
giorni dal ricevimento di un disegno o di una proposta di legge
approvato dalla Camera dei Rappresentanti, non tenendo conto
delle vacanze parlamentari, la Camera dei Rappresentanti puÚ
decidere che tale omissione equivalga ad un rigetto del disegno o
della proposta menzionati da parte della Camera dei Consiglieri.
Art. 60. - Il bilancio
deve essere presentato prima alla Camera dei Rappresentanti.
Quando, nell'esame del bilancio, la Camera dei Consiglieri assume
una decisione diversa da quella della Camera dei Rappresentanti,
e nel caso in cui una Commissione congiunta di entrambe le
Camere, prevista dalla legge, non riesca a raggiungere un
accordo, ovvero se la Camera dei Consiglieri non riesca a
pronunciarsi definitivamente nei 30 giorni successivi a quello
del ricevimento del bilancio approvato dalla Camera dei
Rappresentanti (non comprendendovi le vacanze parlamentari),
allora la decisione della Camera dei Rappresentanti sarà
considerata come decisione della Dieta.
Art. 61. -Il secondo
comma dell'articolo precedente si applica anche all'approvazione,
da parte della Dieta, dei trattati che sono stati conclusi.
Art. 62. - Ciascuna
Camera puÚ svolgere delle inchieste in ordine alle questioni di
governo e puÚ esigere la presenza e l'audizione di testimoni,
nonchÈ la presentazione di documenti.
Art. 63. - Il Primo
Ministro e gli altri ministri di Stato possono in qualsiasi
momento partecipare alle sedute di ciascuna delle due Camere allo
scopo di prendere parte ai dibattiti sui disegni e le proposte di
legge, senza tener conto se essi siano, o no, membri della
Camera. Essi devono comparire dinanzi alla Camera quando è
richiesta la loro presenza per dare risposte o spiegazioni.
Art. 64. - La Dieta
costituirà una Corte di accusa, con i membri di entrambe le
Camere, allo scopo di processare quei giudici contro i quali
siano stati iniziati dei procedimenti di destituzione.
Le questioni relative
alla messa in stato d'accusa saranno regolate dalla legge.
CAPITOLO V. - IL GABINETTO
Art. 65. - Il potere
esecutivo spetta al Gabinetto.
Art. 66. - Il Gabinetto
è costituito dal Primo Ministro, che ne assume la presidenza, e
da altri ministri di Stato, come stabilito dalla legge.
Il Primo Ministro e gli
altri ministri di Stato devono essere dei civili.
Il Gabinetto,
nell'esercizio del potere esecutivo, è collettivamente
responsabile verso la Dieta..
Art. 67. - Il Primo
Ministro è designato fra i membri della Dieta, con deliberazione
della medesima. E tale designazione ha la precedenza nell'ordine
del giorno.
Se la Camera dei
Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri non si trovano
d'accordo, e se una Commissione congiunta di entrambe le Camere,
come stabilito dalla legge, non riesce a raggiungere un accordo,
ovvero la Camera dei Consiglieri non designi alcuno nel termine
di 10 giorni dalla designazione compiuta dalla Camera dei
Rappresentanti (non comprendendovi le vacanze parlamentari), la
decisione della Camera dei Rappresentanti verrà allora
considerata come la decisione della Dieta.
Art. 68. - Il Primo
Ministro nomina i ministri di Stato. La maggioranza dei ministri
deve essere scelta fra i membri della Dieta.
Il Primo Ministro puÚ
revocare discrezionalmente i ministri di Stato.
Art. 69. - Se la Camera
dei Rappresentanti approverà una mozione di sfiducia, o
respingerà una mozione di fiducia, l'intero Gabinetto dovrà
presentare le dimissioni, a meno che la Camera dei Rappresentanti
non venga sciolta entro dieci giorni.
Art. 70. - In caso di
vacanza nella carica di Primo Ministro, o dopo la convocazione
della Dieta in seguito ad un'elezione generale della Camera dei
Rappresentanti, l'intero Gabinetto dovrà presentare le
dimissioni.
Art. 71. - Nei casi
menzionati nei due articoli precedenti, il Gabinetto continua
nelle sue funzioni fino al momento in cui viene nominato un nuovo
Primo Ministro.
Art. 72. - Il Primo
Ministro, in rappresentanza dell'intero Gabinetti non sottopone
alla Dieta progetti di legge e relazioni su questioni attennenti
alla vita nazionale e sulla politica estera; ed esercita la
sorveglianza e il controllo sui vari rami dell'amministrazione.
Art. 73. - Il
Gabinetto, oltre alle funzioni amministrative di carattere
generale, deve:
- applicare lealmente
le leggi e condurre gli affari dello Stato;
- dirigere le relazioni con l'estero;
- concludere i
trattati. Deve ottenere perÚ la preventiva, o, in realizzo alle
circostanze, successiva approvazione della Dieta;
- emanare decreti allo
scopo di tradurre in atto le disposizioni della presente
Costituzione e delle leggi. PerÚ, esso non puÚ includere
disposizioni penali in tali decreti, a meno che non sia
autorizzato dalla legge;
- decidere in materia
di amnistie generali, di amnistie speciali, di commutazioni di
pena, di grazia e di riabilitazione.
Art. 74. - Tutte le
leggi e tutti i decreti saranno firmati dal ministro di Stato
competente e controfirmati dal Primo Ministro.
Art. 75. - I ministri
di Stato, durante il periodo in cui sono in carica, non sono
soggetti ad azione giudiziaria senza il consenso del Primo
Ministro; ma con ciÚ non si menziona il diritto di iniziare tale
azione.
CAPITOLO VI. IL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 76. - Il potere
giudiziario nella sua totalità è attribuito alla Corte Suprema
ed alle Corti inferiori istituite dalla legge. Non verrà
istituito alcun tribunale straordinario, nÈ potranno essere
conferiti ad alcun organo o ente del Potere esecutivo poteri
giudiziari in ultima istanza.
Tutti i giudici sono
indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e sono tenuti ad
osservare soltanto la presente Costituzione e le leggi.
Art. 77. - La Corte
Suprema è dotata di potestà regolamentare, la forza della quale
essa stabilisce le regole di procedura e di giurisdizione, le
questioni relative agli avvocati, la disciplina interna dei
tribunali e l'amministrazione degli affari giudiziari.
I pubblici procuratori
sono soggetti al potere di regolamentazione della Corte Suprema.
La Corte Suprema puÚ delegare il potere di stabilire norme per
le Corti inferiori alle Corti stesse.
Art. 78. - La rimozione
dei giudici potrà essere effettuata soltanto in seguito alla
formulazione di una pubblica accusa, tranne il caso che essi
vengano dichiarati giudizialmente incapaci, per motivi mentali o
fisici, di svolgere le loro funzioni. Nessuna azione disciplinare
contro dei giudici puÚ essere svolta da un organo od ufficio
dipendente dal Potere esecutivo.
Art. 79. - La Corte
Suprema è composta da un Presidente e da giudici, nel numero
stabilito dalla legge; i giudici stessi, tranne il Presidente,
sono nominati dal Gabinetto. La nomina dei giudici della Corte
Suprema sarà ratificata dal popolo in occasione della prima
elezione generale della Camera dei Rappresentanti successiva alla
loro nomina; e sarà di nuovo sottoposta a ratifica in occasione
della prima elezione generale della Camera dei Rappresentanti
dopo un periodo di carica di 10 anni, e così via di seguito. Nei
casi menzionati nel comma precedente, quando la maggioranza dei
votanti indica che essi sono favorevoli alla revoca di un
giudice, questi deve essere dimesso. Le questioni sottoposte a
ratifica saranno stabilite dalla legge.
I giudici della Corte
Suprema verranno posti in pensione quando raggiungeranno i limiti
di età stabiliti dalla legge.
Art. 80. - I giudici
delle Corti inferiori saranno nominati dal Gabinetto scegliendoli
in una lista redatta dalla Corte Suprema.
Tutti questi giudici
rimarranno in carica per un periodo di dieci anni, con il diritto
ad essere riconfermati, nell'intesa che saranno posti in pensione
quando raggiungeranno l'età a tale scopo stabilita dalla legge.
Essi riceveranno ad intervalli regolarmente stabiliti compensi
adeguati, che non saranno diminuiti durante il periodo in cui
resteranno in carica.
Art. 81. - La Corte
Suprema è la Corte di ultima istanza; essa avrà il potere di
decidere sulla costituzionalità di qualsiasi legge, decreto,
regolamento od atto ufficiale.
Art. 82. - I processi
debbono svolgersi e le sentenze debbono esse- re emesse
pubblicamente. PerÚ, nei casi in cui una Corte decida
all'unanimità che la pubblicità è pericolosa per l'ordine
pubblico o per la morale, un processo puÚ essere svolto in
udienza segreta; ma i processi per i reati politici e per i reati
di stampa, nonchÈ quelli concernenti i diritti del popolo
sanciti nel Capitolo III della presente Costituzione, dovranno
sempre essere svolti in udienza pubblica.
CAPITOLO VII. LE FINANZE
Art. 83. - Il potere di
amministrare le finanze pubbliche sarà esercitato nei modi che
la Dieta stabilirà.
Art. 84. - Non si
potrà introdurre alcuna nuova imposta, nÈ si potranno
modificare quelle esistenti se non ad opera della legge, o
secondo le procedure stabilite dalla legge.
Art. 85. - Nessuna
spesa sarà effettuata, nÈ lo Stato assumerà obbligazioni, se
non nei modi autorizzati dalla Dieta.
Art. 86. - II Gabinetto
preparerà e sottoporrà alla Dieta, perchÈ sia discusso e
deliberato, un bilancio per ciascun anno finanziario.
Art. 87.- Allo scopo di
premunirsi contro imprevisti deficit di bilancio, la Dieta puÚ
autorizzare l'istituzione di un fondo di riserva, il cui impiego
è deciso dal Gabinetto, sotto la propria responsabilità.
Il Gabinetto deve
ottenere l'approvazione successiva della Dieta per ogni pagamento
effettuato con prelevamenti dal fondo di riserva.
Art.88. - Tutti i beni della Casa Imperiale sono proprietà dello
Stato. Tutte le spese della Casa Imperiale sono approvate dalla
Dieta, che vota gli accrediti corrispondenti nel quadro del
bilancio statale.
Art. 89. - Nessuna parte del denaro o della proprietà pubblica puÚ
essere destinata per il beneficio o il mantenimento di una
qualsiasi istituzione o associazione religiosa, o per qualsiasi
scopo educativo, caritativo o di beneficenza che non sia sotto il
controllo dello Stato.
Art. 90. - Una revisione finale di tutte le spese e di tutte le
entrate dello Stato sarà effettuata ogni anno da una Commissione
per la revisione dei conti e sottoposta dal Gabinetto alla Dieta
durante l'anno finanziario immediatamente successivo al periodo
cui la revisione si riferisce. L'organizzazione e la competenza
della Commissione per la revisione dei conti saranno determinate
dalla Dieta.
Art.
91. - Ad intervalli regolari ed almeno ogni anno, il Gabinetto
presenterà alla Dieta ed al popolo una relazione sullo stato
delle finanze nazionali.
CAPITOLO VIII. L'AUTONOMIA LOCALE
Art. 92. - Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli enti
locali saranno stabilite dalla legge, in conformità ai principi
dell'autonomia locale.
Art. 93. - Gli enti
pubblici locali costituiranno delle assemblee, quali loro organi
deliberativi, in conformità alla legge.
I principali funzionari
esecutivi di tutti gli enti pubblici locali, i membri delle loro
assemblee e tutti gli altri funzionari locali stabiliti dalla
legge saranno eletti con voto popolare diretto nell'ambito delle
singole comunità.
Art. 94. - Gli enti
pubblici locali hanno il diritto di gestire i propri beni, i
propri affari e la propria amministrazione e di redigere i propri
statuti, nell'ambito delle leggi.
Art. 95. - La Dieta non
puÚ approvare una legge speciale applicabile soltanto ad un ente
pubblico locale senza il consenso della maggioranza degli
elettori dell'ente pubblico locale in questione, manifestata in
conformità alla legge.
CAPITOLO IX. GLI EMENDAMENTI
Art. 96. - L'iniziativa
per gli emendamenti da apportare alla presente Costituzione
spetta alla Dieta, mediante il voto concorde dei due terzi dei
membri di ciascuna Camera. Tali emendamenti saranno poi
sottoposti al popolo per la ratifica, che richiederà il voto
favorevole della maggioranza di tutti i voti espressi a quel
fine, in un referendum apposito ovvero in occasione di elezioni
stabilite dalla Dieta.
Gli
emendamenti, in tal modo ratificati, saranno immediatamente
proclamati dall'Imperatore in nome del popolo, quale parte
integrante della presente Costituzione.
CAPITOLO X. LA LEGGE SUPREMA
Art. 97. - I diritti
umani fondamentali garantiti dalla presente Costituzione al
popolo del Giappone sono il frutto della lotta che da epoche
remote l'uomo conduce per la libertà. Essi hanno sopravvissuto a
numerose e faticose prove e sono conferiti a questa ed alle
future generazioni, col mandato di garantirne per sempre
l'inviolabilità.
Art. 98. - La presente
Costituzione è la legge suprema del Paese. Nessuna legge,
ordinanza, editto imperiale od altro atto del Governo contrario,
in tutto od in parte, alle disposizioni qui enunciate avrà
validità e forza di legge. I trattati conclusi dal Giappone e il
diritto internazionale vigente dovranno essere scrupolosamente
osservati.
Art. 99. -
L'Imperatore, il Reggente, i ministri di Stato, i membri della
Dieta, i giudici e tutti gli altri pubblici funzionari sono
obbligati a rispettare e a difendere la presente Costituzione.
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